Art. 21.
(Sanzioni disciplinari).

      1. Le sanzioni disciplinari sono pronunciate con decisione motivata dal consiglio del collegio regionale, previa audizione dell'interessato. Esse sono:

          a) l'avvertimento;

          b) la censura;

          c) la sospensione dall'albo per un periodo non inferiore a due mesi e non superiore a un anno;

          d) la radiazione dall'albo.